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LAVORO INTERINALE

I Giovani e il Lavoro - Lavoro interinale

Il contratto di lavoro interinale prevede l'interazione di tre soggetti:

  • il soggetto in cerca di occupazione
  • l'azienda
  • l'agenzia di lavoro temporaneo
Oggi sempre più aziende optano per una scelta di questo tipo, soprattutto quando si trovano a dover coprire posizioni aziendali rimaste improvvisamente scoperte, o necessitano di ulteriore forza lavoro in particolari momenti della vita aziendale. Dopo aver ricevuto le richieste l'agenzia individua i candidati idonei alle necessità aziendali e lo invia all'azienda.

Con un contratto simile il lavoratore diviene un dipendente dell'agenzia, che provvede quindi ad assolvere tutti gli obblighi contributivi e previdenziali connessi.

Perché scegliere il lavoro interinale:

  • E' una scelta particolarmente indicata nel caso di giovani in cerca di prima occupazione
  • Rappresenta un'ottima opportunità di reinserimento nei casi di disoccupazione di lunga durata
  • Si presta anche nei casi di esigenze particolari, come la necessità di orari lavorativi flessibili
  • Consente di effettuare esperienze in diverse realtà professionali

TESTO DI LEGGE

La normativa riguardo la disciplina del lavoro interinale è regolata dalla legge del 24 giugno 1997, n.196 (norme in materia di promozione dell'occupazione)

Secondo l'art. 3 della suddetta legge: II contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo e il contratto con il quale l'impresa fomitrice assume il lavoratore:

a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice; b) a tempo indeterminato.

Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonchè sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso una impresa utilizzatrice.

Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo e stipulato in forma scritta e copia di esso e rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio della attività presso I' impresa utilizzatrice.

Il contratto contiene i seguenti elementi:

  • i motivi di ricorso alIa fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
  • l' indicazione dell' impresa fornitrice e della sua iscrizione all'albo, nonchè della cauzione ovvero della fideiussjone di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);
  • l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;
  • le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento;
  • I'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;
  • il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante;
  • la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice
  • le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

Il lavoratore ha diritto di prestare I'opera lavorativa per I'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recessione

5.- L 'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e li addestra all 'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svoIgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre. 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contratto di fornitura può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto di cui al comma 3. 6. E' nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facoltà del lavoratore di accettare Ia assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

Art. 4. (Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo)

1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.

2. Al prestatore di lavoro temporaneo e corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice.

I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico della impresa.

3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato nel medesimo e stabilita la misura dell'indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennitàè stabilita dal contratto collettivo e comunque non è inferiore alIa misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale. 4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per I'attività prestata presso I'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennità di disponibilità di cui al comma 3, e al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto importo.

 
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