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LAVORI SOCIALMENTE UTILI

I Giovani e il Lavoro - Lavori socialmente utili

In questa categoria rientrano tutte quelle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettivà

Si distinguono in:

  • Attività miranti all'incremento occupazionale e alla creazione di nuovi bacini d'impiego, con una durata di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 2 semestri
  • Attività miranti ala qualificazioni di progetti formativi finalizzati alla crescita professionale in settori innovativi, durata: 12 mesi
  • Attività finalizzate alla realizzazione di progetti aventi obiettivi straordinari, durata: 6 Mesi , prorogabili per un semestre
  • Attività di utilità sociale svolte da soggetti iscritti alle liste di mobilità, o percettori di altro trattamento di disoccupazione o di altri trattamenti straordinari di integrazione salariale a zero ore
Settori specifici:
  • assistenza all'infanzia, all'adolescenza e agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, ex detenuti, portatori di handicap ecc.
  • salvaguardia dell'ambiente: raccolta differenziata, gestione di discariche ed impianti per il trattamento dei rifiuti, tutela dei parchi naturali e delle aree protette, bonifica aree industriali dismesse, bonifica dell'amianto
  • attività volte alla tutela degli assetti idrogeologici; agricoltura biologica e attività volte alla modernizzazione e allo sviluppo agricolo
  • attività e progetti finalizzati al recupero, alla conservazione, alla riqualificazione e alla messa in sicurezza degli edifici a rischio, in aree urbane, e centri minori; sviluppo e perfezionamento dei sistemi di trasporto, interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale o iniziative mirate per lo sviluppo del turismo

    Tutti i progetti devono essere pianificati in un'ottica di lungo periodo con i parametri caratteristici dei piani d'impresa

    I soggetti abilitati

    1) Amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative di tipo A)

    2) Cooperative aventi come fine la gestione e lo sviluppo di attività agricole, industriali, commerciali e di servizi, miranti all'inserimento di soggetti svantaggiati (cooperative di tipo B). Le cooperative devono essere in attività da almeno due anni, non devono aver effettuato riduzioni di personale da 12 mesi. Nel caso in cui abbiano già partecipato ad attività di questo tipo, devono aver assorbito come soci o dipendenti il 50% dei lavoratori impegnati nel precedente progetto

    I soggetti utilizzabili

    1) Soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati in lista di collocamento da almeno 2 anni soggetti iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscano l'indennità relativa o un altro trattamento speciale di disoccupazione soggetti iscritti nelle liste di mobilità che percepiscano l'indennità relativa o un altro trattamento speciale di disoccupazione lavoratori che godano del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore gruppi di lavoratori individuati negli accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore e di area

    2) Categorie individuate per delibera della Commissione regionale per l'impiego

    3) Detenuti inseriti in particolari programmi di reinserimento sociale L'utilizzazione di questi soggetti non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, e gli stessi rimangono iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità; a questo proposito l'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione all'attività da parte di percettori di trattamenti previdenziali comporta l'automatica perdita degli stessi e la cancellazione dalle liste di mobilità

    Diritti e doveri dei lavoratori impegnati

    I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore sono impegnati per un minimo di 20 ore settimanali e per non più di otto ore giornaliere

    L'assegno corrisponde a £ 800.000 mensili , viene erogato dall'INPS, previa certificazione di presenza; è prevista un'integrazione nel caso di ore supplementari. L'assegno è cumulabile con redditi da attività di lavoro autonomo occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa, iniziate dopo l'avvio del progetto e con redditi di lavoro part-time determinato, nei limiti di 600.000 mensili

 

 
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