Imprenditoria femminile
La legge 215/92, "Azioni Positive per l'imprenditoria femminile", si rivolge a imprese costituite dopo il 23 marzo 1992 (data di entrata in vigore della legge) attive nei campi dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi.
In particolare si rivolge a:
- società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da donne
- società di capitali le cui quote di partecipazione siano, per almeno 2/3, in possesso di donne, gli stessi parametri valgono per la composizione del consiglio di amministrazione
- imprese individuali gestite da donne
- imprese, consorzi, associazioni, enti di formazione e ordini professionali promotori di corsi di formazione imprenditoriale, servizi di consulenza e assistenza, la cui quote siano possedute per almeno il 70% da donne
I parametri relativi alla componente femminile dovranno essere mantenuti per almeno 5 anni.
I soggetti beneficiari devono inoltre rientrare nella definizione di "piccola impresa", determinata in base ai seguenti parametri:
- non più di 50 dipendenti;
- fatturato annuo non superiore a 5 milioni di ECU, o Stato Patrimoniale non superiore a 2 milioni di ECU;
- partecipazione non superiore al 25% detenuta da una o più imprese prive dei requisiti suddetti, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purchè non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.
Settori esclusi dai benefici
- produzioni siderurgiche
- costruzioni e riparazioni navali
- produzione di fibre tessili artificiali
Attività agevolabili
- avvio di nuove attività imprenditoriali
- acquisto di attività già esistenti
- realizzazione di progetti innovativi
- acquisizione di servizi forniti da:
- altre società e imprese iscritte alla C.C.I.A.A.;
- enti pubblici e privati con personalità giuridica
- professionisti iscritti ad albi riconosciuti
- preparazione e gestione di corsi di formazione e servizi di consulenza e assistenza
Tipi di agevolazioni
I) Nei casi di avvio di nuove attività, acquisto di attività preesistenti e realizzazione di progetti innovativi, il soggetto beneficiario può usufruire di: contributo a fondo perduto, credito d'imposta o finanziamento agevolato
contributo a fondo perduto: varia in base alle spese effettuate ed alla zona in cui l'impresa opera.
- Fino al 60% delle spese ritenute ammissibili nelle zone svantaggiate
- Fino al 50% delle spese ritenute ammissibili nelle altre zone
La copertura della spesa ammessa nelle misura di cui sopra, sarà possibile solo se:
l'importo ottenuto non superi i 100.000 ECU nell'arco del triennio (de minimis)
eventuali altri aiuti finanziari concessi alla stessa impresa a titolo di de minimis, sommati a quello richiesto ai sensi della presente legge, non eccedono il suddetto limite.
Nel caso in cui l'importo di 100.000 ECU venga superato nel triennio, i benefici non potranno superare i limiti massimi stabiliti dall'Unione Europea, calcolati in ESL (equivalente sovvenzione lorda) e relativi all'investimento ammesso; i limiti sono:
- Del 40%, 55% o 65% per le aree Ob. 1 (Mezzogiorno)
- Del 20% per le zone in deroga all'art. 92.3 c) del Trattato CEE (zone depresse del Centro Nord)
- Del 15% per le altre zone.
credito d'imposta come alternativa al contributo a fondo perduto e nella misura equivalente
finanziamento agevolato nel limite massimo di 300 milioni. E' eventualmente cumulabile con il contributo a fondo perduto. In tale circostanza, il grado di copertura della spesa ammessa è pari all' 80%
II) Nei casi di investimenti relativi all'acquisizione di servizi reali, i soggetti beneficiari potranno usufruire di: contributo a fondo perduto o finanziamento agevolato.
Contributo a fondo perduto
- Fino al 40% delle spese ammesse nelle zone svantaggiate
- Fino al 30% delle spese ammesse nelle altre zone
Finanziamento agevolato ha il limite massimo di 300 milioni ed è eventualmente cumulabile con il contributo a fondo perduto. In tale caso il grado di copertura della spesa ammessa è pari all' 80%.
III) Gli enti di formazione, di consulenza e assistenza, possono usufruire di un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 50% delle spese sostenute
In ogni caso sono esclusi dalle agevolazioni:
- acquisto di beni e fabbricati
- beni materiali connessi alla fornitura di servizi
- investimenti realizzati mediante commesse interne e oggetto di autofatturazione
I criteri di selezione delle domande si basano sui seguenti parametri:
- Percentuale di partecipazione femminile alla compagine sociale .
- Tipo di attività proposta (verrà data priorità alle nuove iniziative).
- Nuova occupazione.
- Ammontare dell'investimento per occupato (priorità a quelli di minore entità).
- Stato di realizzazione del progetto (priorità alle iniziative ancora da realizzare al momento della domanda).
- Importo delle spese (priorità a quelle di minore entità).
- Predisposizione del progetto (priorità ai progetti accompagnati da azioni preliminari già imprese o da studi di fattibilità).
- Collegamento con programmi di sviluppo regionale.
- Proiezione territoriale dell'attività in un ambito più vasto.
Presentazione delle domande
Devono essere presentate:
in originale al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato
in copia, per conoscenza, alla Regione in cui è ubicata l'iniziativa
in copia alla Banca nell'ipotesi di finanziamento agevolato
Scadenza per la presentazione delle domande: ????
Casi di revoca dell'agevolazione
- cessione, alienazione o distrazione dei beni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di concessione dell'agevolazione
- investimenti ammessi ad altre agevolazioni
- insussistenza effettiva delle condizioni dichiarate
- riduzione della presenza femminile nell'impresa
In caso di revoca il soggetto beneficiario deve restituire l'importo percepito o può inoltre incorrere in sanzioni penali (previste dall'art. 13, comma 3, della legge n. 317 del 5 ottobre 1991.
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