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Imprenditoria femminile

La legge 215/92, "Azioni Positive per l'imprenditoria femminile", si rivolge a imprese costituite dopo il 23 marzo 1992 (data di entrata in vigore della legge) attive nei campi dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi.

In particolare si rivolge a:

  • società cooperative o di persone costituite per almeno il 60% da donne
  • società di capitali le cui quote di partecipazione siano, per almeno 2/3, in possesso di donne, gli stessi parametri valgono per la composizione del consiglio di amministrazione
  • imprese individuali gestite da donne
  • imprese, consorzi, associazioni, enti di formazione e ordini professionali promotori di corsi di formazione imprenditoriale, servizi di consulenza e assistenza, la cui quote siano possedute per almeno il 70% da donne

I parametri relativi alla componente femminile dovranno essere mantenuti per almeno 5 anni. I soggetti beneficiari devono inoltre rientrare nella definizione di "piccola impresa", determinata in base ai seguenti parametri:

  • non più di 50 dipendenti;
  • fatturato annuo non superiore a 5 milioni di ECU, o Stato Patrimoniale non superiore a 2 milioni di ECU;
  • partecipazione non superiore al 25% detenuta da una o più imprese prive dei requisiti suddetti, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purchè non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

Settori esclusi dai benefici

  • produzioni siderurgiche
  • costruzioni e riparazioni navali
  • produzione di fibre tessili artificiali

Attività agevolabili

  • avvio di nuove attività imprenditoriali
  • acquisto di attività già esistenti
  • realizzazione di progetti innovativi
  • acquisizione di servizi forniti da:
    • altre società e imprese iscritte alla C.C.I.A.A.;
    • enti pubblici e privati con personalità giuridica
    • professionisti iscritti ad albi riconosciuti
    • preparazione e gestione di corsi di formazione e servizi di consulenza e assistenza

Tipi di agevolazioni

I) Nei casi di avvio di nuove attività, acquisto di attività preesistenti e realizzazione di progetti innovativi, il soggetto beneficiario può usufruire di: contributo a fondo perduto, credito d'imposta o finanziamento agevolato

  • contributo a fondo perduto: varia in base alle spese effettuate ed alla zona in cui l'impresa opera.
    • Fino al 60% delle spese ritenute ammissibili nelle zone svantaggiate
    • Fino al 50% delle spese ritenute ammissibili nelle altre zone

    La copertura della spesa ammessa nelle misura di cui sopra, sarà possibile solo se: l'importo ottenuto non superi i 100.000 ECU nell'arco del triennio (de minimis) eventuali altri aiuti finanziari concessi alla stessa impresa a titolo di de minimis, sommati a quello richiesto ai sensi della presente legge, non eccedono il suddetto limite.

    Nel caso in cui l'importo di 100.000 ECU venga superato nel triennio, i benefici non potranno superare i limiti massimi stabiliti dall'Unione Europea, calcolati in ESL (equivalente sovvenzione lorda) e relativi all'investimento ammesso; i limiti sono:

    • Del 40%, 55% o 65% per le aree Ob. 1 (Mezzogiorno)
    • Del 20% per le zone in deroga all'art. 92.3 c) del Trattato CEE (zone depresse del Centro Nord)
    • Del 15% per le altre zone.
  • credito d'imposta come alternativa al contributo a fondo perduto e nella misura equivalente

    finanziamento agevolato nel limite massimo di 300 milioni. E' eventualmente cumulabile con il contributo a fondo perduto. In tale circostanza, il grado di copertura della spesa ammessa è pari all' 80%

    II) Nei casi di investimenti relativi all'acquisizione di servizi reali, i soggetti beneficiari potranno usufruire di: contributo a fondo perduto o finanziamento agevolato.

    Contributo a fondo perduto

    • Fino al 40% delle spese ammesse nelle zone svantaggiate
    • Fino al 30% delle spese ammesse nelle altre zone
    Finanziamento agevolato ha il limite massimo di 300 milioni ed è eventualmente cumulabile con il contributo a fondo perduto. In tale caso il grado di copertura della spesa ammessa è pari all' 80%.

    III) Gli enti di formazione, di consulenza e assistenza, possono usufruire di un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 50% delle spese sostenute

    In ogni caso sono esclusi dalle agevolazioni:

    • acquisto di beni e fabbricati
    • beni materiali connessi alla fornitura di servizi
    • investimenti realizzati mediante commesse interne e oggetto di autofatturazione
    I criteri di selezione delle domande si basano sui seguenti parametri:
    • Percentuale di partecipazione femminile alla compagine sociale .
    • Tipo di attività proposta (verrà data priorità alle nuove iniziative).
    • Nuova occupazione.
    • Ammontare dell'investimento per occupato (priorità a quelli di minore entità).
    • Stato di realizzazione del progetto (priorità alle iniziative ancora da realizzare al momento della domanda).
    • Importo delle spese (priorità a quelle di minore entità).
    • Predisposizione del progetto (priorità ai progetti accompagnati da azioni preliminari già imprese o da studi di fattibilità).
    • Collegamento con programmi di sviluppo regionale.
    • Proiezione territoriale dell'attività in un ambito più vasto.

    Presentazione delle domande

    Devono essere presentate:
  • in originale al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato
  • in copia, per conoscenza, alla Regione in cui è ubicata l'iniziativa
  • in copia alla Banca nell'ipotesi di finanziamento agevolato Scadenza per la presentazione delle domande: ???? Casi di revoca dell'agevolazione
    • cessione, alienazione o distrazione dei beni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di concessione dell'agevolazione
    • investimenti ammessi ad altre agevolazioni
    • insussistenza effettiva delle condizioni dichiarate
    • riduzione della presenza femminile nell'impresa

    In caso di revoca il soggetto beneficiario deve restituire l'importo percepito o può inoltre incorrere in sanzioni penali (previste dall'art. 13, comma 3, della legge n. 317 del 5 ottobre 1991.