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Periodico registrato presso il tribunale di Milano, n° 362/05

Vedi anche: www.sportellostage.it

I Giovani e il Lavoro - Stage e Tirocini

Gli stage o tirocini di formazione e orientamento sono delle soluzioni particolarmente consone per neo laureati o neo diplomati che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro, si configura infatti come un'utile opportunità per testare le proprie capacità e le proprie attitudini professionali; un'esperienza di questo tipo è inoltre particolarmente utile successivamente quando concretamente ci si deve inserire stabilmente nel mercato de lavoro, essa in molti casi svilge un ruolo determinante nell'esame di un curriculum o nell'ambito di un colloquio.

Normativa

La legge Treu: nel 1997 viene introdotto l'art. 18 della legge 196, ma mancava una normativa al riguardo che fosse sufficientemente esaustiva. Il problema viene risolto successivamente, con il decreto n. 142, varato dal Ministero del Lavoro il 25 marzo 1998, e con esso viene data piene attuazione all' articolo 18 della legge 196/97.

Vengono infatti introdotte alcune modifiche, come:

  • l'estensione del gruppo dei soggetti promotori anche agli enti privati senza fini di lucro;
  • definizionew degli oneri burocratici a carico dei soggetti promotori;
  • l'inserimento tra gli utenti anche dei disoccupati e degli inoccupati;
  • l'inserimento delle Agenzie per la promozione dell'impiego e degli Uffici del Lavoro come soggetti promotori per facilitare l'ingresso in azienda di chi non ha lavoro.

Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinio formativo si rivolge normalmente a soggetti neolaureati o neodiplomati, a volte come fase conclusiva di corsi di formazione post-diploma o post-laurea; tuttavia si rivolge anche a cittadini di stati membri della comunità europea o a cittadini extra comunitari, fatto salvo il principio di reciprocità. E' un utile strumento di reintegrazione nel mondo del lavoro anche per soggetti disoccupati.

Il tirocinante è un ospite deve quindi adeguarsi alle regole dell'azienda che lo accoglie, rispettandone le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I tirocini attivati ai sensi dell'art.18 L.196/97 hanno comunque valore di credito formativo, se certificati dall'ente promotore.

Soggetti promotori

Sono le agenzie regionali per l'impiego e sezioni circoscrizionali per l'impiego, le direzioni provinciali del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le scuole statali, quelle private parificate, i centri di formazione e/o orientamento pubblici o convenzionati, le comunità terapeutiche e cooperative sociali, i servizi di inserimento lavorativo per disabili ed infine le istituzioni formative private, senza fini di lucro.

Essi devono assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL oltre che per la responsabilità civile verso terzi, hanno inoltre il compito di elaborare il progetto formativo e di orientamento contenente le modalità di attuazione dello stage. I rapporti tra soggetti promotori e azienda ospitante sono regolati da apposite convenzioni che descrivono gli aspetti fondamentali del tirocinio.

Obblighi delle aziende ospitanti e durata dei tirocini

Le aziende dovebbero garantire la presenza di un tutor aziendale, in qualtà di responsabile didattico-organizzativo delle attività. Il tirocinio formativo non comporta l'obbligo di pagare retribuzioni o contribuzioni al tirocinante e per le aziende che impegnano giovani provenienti da regioni del sud Italia è possibile ottenere il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari sostenuti per coprire le spese di vitto e alloggio del tirocinante.

Per quanto riguarda la durata massima dei tirocini formativi, la legge fissa il limite in 4 mesi per gli studenti della scuola secondaria superiore, in 6 mesi per gli allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea e i disoccupati/inoccupati, in 12 mesi per gli studenti universitari e per i soggetti svantaggiati ed in 24 mesi per i portatori di handicap.