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Periodico registrato presso il tribunale di Milano, n° 362/05

Legge Biagi

Obiettivi

La riforma Biagi vuole aumentare in tempi brevi il numero delle persone che lavorano regolarmente. Lo sviluppo economico si deve infatti accompagnare a una più elevata capacità di produrre posti di lavoro aggiuntivi. Le regole attuali hanno in parte la responsabilità di avere fatto dell'Italia il paese con il più basso tasso di occupazione regolare e il più alto numero di lavoratori "in nero" in tutta Europa.

La riforma Biagi vuole occupare in particolare più giovani nel Mezzogiorno, e più donne e più anziani nell'intero paese. Questo obiettivo si realizza con un mercato del lavoro trasparente nel quale viene tempestivamente considerata la condizione di ogni persona in età di lavoro, e con un sistema di servizi pubblici e privati che accompagnano e facilitano l'incontro tra coloro che cercano lavoro e coloro che cercano lavoratori.

La riforma Biagi ha lo scopo di promuovere un lavoro regolare e non precario e di fornire tutele effettive. Regole più moderne e più europee vogliono favorire il reciproco adattamento fra le esigenze dei lavoratori e quelle delle imprese, con particolare riguardo all'orario di lavoro. Le regole tradizionali hanno nei fatti prodotto tanti lavori "in nero" o insicuri, e il fenomeno abnorme delle collaborazioni coordinate e continuative.

I servizi pubblici

I servizi per l'impiego si rivolgono a lavoratori e imprese con l'obiettivo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si occupano della prima accoglienza e dell'orientamento del lavoratore, al quale forniscono tutte le informazioni relative al mondo del lavoro, dalla normativa alle opportunità di impiego, ai percorsi formativi finalizzati all'inserimento o al reinserimento lavorativo.

La riforma Biagi delinea un mercato del lavoro nel quale operatori pubblici e operatori privati autorizzati svolgono la propria attività in regime di competizione e concorrenza.

Il Dlgs 276/2003 rende operativa la riforma dei Servizi per l'impiego, accostando ai tradizionali operatori pubblici del mercato (i Centri per l'impiego), le nuove Agenzie per il lavoro e gli altri operatori autorizzati. L'obiettivo è realizzare un sistema coerente di strumenti, per garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato del lavoro anche grazie all'interconnessione con la Borsa nazionale del lavoro.

I Centri per l'Impiego

I Centri per l'impiego operano a livello provinciale secondo gli indirizzi dettati dalle Regioni. Hanno l'obiettivo di migliorare le possibilità di accesso dei disoccupati al mondo del lavoro e di assistere le imprese, favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. I Centri per l'impiego offrono una serie di servizi destinati ai lavoratori e alle imprese:

  • accoglienza
  • orientamento
  • incontro tra domanda e offerta di lavoro
  • preselezione
  • consulenza alle imprese
  • assistenza a persone disabili o svantaggiate

La legge ha previsto particolari programmi di inserimento gestiti dalle Agenzie di somministrazione. Il legislatore ha in questo modo organizzato il raccordo tra gli operatori pubblici e privati.

I servizi privati

Le Agenzie per il lavoro sono soggetti in possesso di autorizzazione dello Stato che svolgono attività di:

  • somministrazione di lavoro
  • intermediazione
  • ricerca e selezione del personale
  • supporto alla ricollocazione professionale

È inoltre previsto un processo di accreditamento da parte delle Regioni che consente alla Agenzie di operare a livello regionale e partecipare alla rete dei Servizi per l'impiego.

Le Agenzie per il Lavoro che vengono autorizzate o accreditate devono essere iscritte a un apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'Albo è suddiviso in cinque sezioni: una per ogni tipo di attività che può essere svolta.

L'obiettivo è quello di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti che garantiscano la trasparenza del mercato e offrano nuove opportunità di inserimento professionale ai disoccupati e a quanti in cerca di prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli.

Per essere autorizzate, le Agenzie devono possedere alcuni requisiti:

  • sede nel territorio italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea
  • disponibilità di uffici idonei allo svolgimento dell'attività
  • adeguate competenze professionali degli operatori
  • rispetto delle disposizioni sulla tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati
  • assenza di condanne penali per amministratori, direttori generali, dirigenti con rappresentanza e soci accomandatari
  • interconnessione con la borsa continua del lavoro attraverso il raccordo con uno o più nodi e invio alle autorità competenti delle informazioni rilevanti per il mercato del lavoro

Le Agenzie del lavoro si distinguono a seconda dell'attività che sono autorizzate a svolgere:

  • AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE si distinguono in:
    • agenzie generaliste abilitate alla somministrazione di manodopera a tempo determinato e a tempo indeterminato;
    • agenzie specialistiche abilitate a svolgere somministrazione a tempo indeterminato esclusivamente per le attività consentite.
    Le agenzie di somministrazione sono automaticamente autorizzate anche all'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale. Per ottenere l'autorizzazione, entrambe le tipologie di agenzie di somministrazione devono possedere requisiti specifici. Devono inoltre versare dei contributi ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione. Possono gestire specifici programmi di formazione, inserimento o riqualificazione professionale erogati a favore di lavoratori svantaggiati.
  • AGENZIE DI INTERMEDIAZIONE: per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività, anche le Agenzie di intermediazione devono possedere alcuni requisiti specifici, tra i quali avere un capitale versato di almeno 50 mila euro e operare sul territorio nazionale in almeno quattro regioni. Iscritte nell'apposita sezione dell'Albo, sono automaticamente autorizzate anche a svolgere attività di selezione, supporto e ricollocazione professionale.
  • AGENZIE DI SELEZIONE: per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività, anche le Agenzie di selezione devono possedere alcuni requisiti specifici come avere un capitale versato non inferiore a 25 mila euro.
  • AGENZIE DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE: oltre ai requisiti generali, per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di ricollocazione del personale, queste Agenzie devono avere un capitale versato non inferiore a 25 mila euro e l'indicazione dell'attività di supporto alla ricollocazione come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

Lavoro a progetto

Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzato dal fatto di:

  • essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
  • essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa

La disciplina prevista in materia di lavoro a progetto è finalizzata a prevenire l'utilizzo improprio delle collaborazioni coordinate e continuative e a tutelare maggiormente il lavoratore.

Applicazione

Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività, con le seguenti esclusioni:

  • agenti e rappresentanti di commercio
  • coloro che esercitano professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione a specifici albi professionali (già esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto)
  • componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
  • partecipanti a collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica)
  • pensionati al raggiungimento del 65° anno di età
  • atleti che svolgono prestazioni sportive in regime di autonomia, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa
  • collaborazioni coordinate e continuative di tipo occasionale "minima", ovvero di durata non superiore a 30 giorni con un unico committente, e per un compenso annuo non superiore a 5.000 euro con lo stesso committente
  • rapporti di collaborazione con la pubblica amministrazione
  • rapporti e attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)

Caratteristiche

Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi:

  • durata della prestazione di lavoro: può essere determinata (indicata specificamente) o determinabile in quanto il rapporto dura finché non sia stato realizzato il progetto, il programma o la fase di lavoro
  • individuazione e descrizione del contenuto caratterizzante del progetto o programma di lavoro, o fase di esso
  • corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese
  • forme di coordinamento tra lavoratore a progetto e committente sull'esecuzione (anche temporale) della prestazione lavorativa
  • eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all'igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro)

Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel contratto individuale. Trattamento economico e normativo Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del contratto. Il Dlgs 276/2003 prevede una maggior tutela, rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative, del lavoratore in caso di malattia, infortunio e gravidanza:

  • la malattia e l'infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro. Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile
  • la gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 giorni Sono stati inoltre previsti a favore del lavoratore:
  • facoltà di svolgere la propria attività per più committenti (salvo diversa previsione del contratto individuale)
  • diritto a essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del lavoro a progetto

Attuazione

La disciplina relativa al lavoro a progetto si applica alle collaborazioni coordinate e continuative stipulate dopo l'entrata in vigore della norma (24 ottobre 2003). Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate prima del 24 ottobre 2003 senza il riferimento a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e in ogni caso non oltre un anno dall'entrata in vigore del Dlgs 276/2003, senza possibilità di rinnovo o proroga. Decorso il termine del 24 ottobre 2004 le collaborazioni non ricondotte a un progetto cessano automaticamente.

Possono essere stipulati accordi aziendali che stabiliscano che le collaborazioni non riconducibili a un progetto siano trasformate in una forma di lavoro subordinato che può essere individuata sia fra quelle previste dal decreto 276/2003 (lavoro intermittente, ripartito, distacco, somministrazione, appalto), sia fra quelle già disciplinate (contratto a termine o a tempo parziale). Questi accordi possono anche prevedere un termine di efficacia più ampio di quello del 24 ottobre 2004.

Normativa di riferimento

  • Circolare ministeriale 21 luglio n. 30
  • Circolare ministeriale 24 giugno 2004, n. 25
  • Decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 maggio 2004
  • Decreto ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2003
  • Decreto legislativo 276/2003, artt. 3-7
  • Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1/2004
  • Decreto legislativo 276/2003, artt. 61-69

Glossario

Attività di somministrazione

Consiste nel mettere a disposizione di soggetti terzi (utilizzatori) la prestazione di lavoro subordinato di lavoratori direttamente assunti dal somministratore. Il lavoratore è quindi a tutti gli effetti dipendente dell'Agenzia di somministrazione, ma lavora presso un altro soggetto da cui riceve le direttive per lo svolgimento della propria attività

Attività di intermediazione

Consiste nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro, rivolta anche a persone disabili e lavoratori svantaggiati. Tale attività viene realizzata mediante: raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di una banca dati, promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, effettuazione su richiesta del committente di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione, orientamento professionale, progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo

Attività di ricerca e selezione del personale

Consiste nel ricercare e individuare il lavoratore più idoneo a soddisfare le esigenze di un'impresa. Presuppone l'esercizio di varie attività quali l'analisi delle esigenze dell'impresa, la realizzazione di un programma di ricerca delle candidature più idonee, la valutazione dei profili individuati, l'eventuale formazione dei candidati per l'inserimento nel contesto lavorativo e l'assistenza nella prima fase dell'inserimento

Attività di supporto alla collocazione professionale

Consiste nel ricollocare nel mercato un lavoratore o di un gruppo di lavoratori, su specifico incarico del committente, anche in base ad accordi sindacali. La ricollocazione è realizzata grazie ad attività di preparazione e di formazione specifica della persona o del gruppo, di accompagnamento e affiancamento nello svolgimento della nuova attività

Autorizzazione

Provvedimento mediante il quale lo Stato abilita le Agenzie per il lavoro allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla collocazione professionale. È rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in via provvisoria, contestualmente all'iscrizione all'Albo. Trascorsi due anni e verificata la correttezza nello svolgimento dell'attività, l'autorizzazione viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, a tempo indeterminato

Accreditamento

Provvedimento adottato dalle Regioni, sentito il parere delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, con il quale determinati operatori pubblici e privati vengono riconosciuti idonei a fornire servizi per il mercato del lavoro regionale

Albo informatico

È il registro elettronico in cui sono iscritte le Agenzie per il lavoro. La Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione professionale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) è incaricata di provvedere alla sua tenuta, di acquisire le domande di iscrizione e la documentazione necessaria e di rilasciare, su richiesta, il certificato di iscrizione

Collaborazione coordinata e continuativa

Rapporto di lavoro caratterizzato dal fatto che il collaboratore presta la propria opera a favore di un committente senza essere suo dipendente (quindi in maniera autonoma), anche se tale attività è coordinata con quella del committente e continuativa. In mancanza di una specifica definizione di legge, la giurisprudenza ha definito il contenuto degli elementi necessari per configurare tale rapporto: la continuità, intesa come costanza dell'impegno e suo perdurare nel tempo, la coordinazione della prestazione, intesa come collegamento funzionale con l'attività del committente e come possibilità per questo ultimo di fornire istruzioni nel rispetto dell'autonomia professionale del collaboratore e la personalità della prestazione, intesa come prevalenza dell'apporto personale del collaboratore.

Le collaborazioni coordinate e continuative rientrano nell'area del lavoro cosiddetto parasubordinato

Albo professionale

Elenco in cui si iscrivono i liberi professionisti per poter esercitare legittimamente determinate professioni intellettuali (come architetti, avvocati, giornalisti, commercialisti etc.). L'albo viene tenuto dalle associazioni professionali di categoria che curano l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e provvedono alla cancellazione o alla sospensione degli iscritti su cui esercitano anche un potere disciplinare (art. 2229 c.c.)