Sostegno agli investimenti
Questa sezione del portale menziona una serie di norme volte alla promozione di investimenti nei diversi settori produttivi.
- Legge 488
- Legge 266/97 - Incentivi automatici per l'intero territorio nazionale
- Legge 449/97 - Incentivi automatici alle imprese del commercio e del turismo
- Patti territoriali -(Legge n.662/96 art.2, comma 203, lett. d)
- Contratti d'Area -(Legge n.662/96 art.2, comma 203, lett. f)
- Contratti di programma - (Legge 488/92 art.1, comma 3)
- Credito agevolato - (Legge 949/52)
- Legge Sabatini - (Legge n.1329/65)
Legge 488
L'intervento principale della Misura 1 del PON "Sviluppo Imprenditoriale Locale" è la legge 488/92 (sottomisura 1.1) che si articola nelle classiche graduatorie previste dalla "488 -Industria" e in una graduatoria specifica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile che viene genericamente definita "488 - Ambiente" .
La 488/92 prevede il sostegno alle attività produttive e a talune attività di servizi attraverso gli aiuti agli investimenti materiali e ad alcune tipologie di investimenti immateriali delle imprese. Scopo dell'intervento è da un lato, potenziare e irrobustire i sistemi produttivi sedimentati che presentano più elevate potenzialità di ulteriore sviluppo e, dall’altro, sostenere la nascita di nuove imprese locali a basso tasso di mortalità, con elevate prospettive di crescita e con un alto grado di integrazione con i sistemi produttivi locali, oltre che con elevato livello di sviluppo tecnologico. L'intervento si propone di favorire la crescita delle attività produttive nell'ottica dello sviluppo sostenibile.
La legge 19 dicembre 1992 n. 488 ha come principale obiettivo l'incremento produttivo, economico ed occupazionale, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto in conto impianti, a fronte di investimenti da realizzare, alle imprese del settore industria.
Legge 488 Ambiente
Attraverso la graduatoria speciale ambiente della legge 488/92 cofinanziata si intende favorire l'adeguamento dei sistemi di prodotto/processo delle imprese attraverso l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, per ottenere risultati significativi in termini di riduzione dei consumi energetici, del consumo dell'acqua, degli scarichi inquinanti, della produzione di rifiuti, delle emissioni inquinanti.
Al fine di definire le procedure, i criteri di selezione delle iniziative e gli indicatori relativi a tale applicazione della legge 488/92, è stato istituito un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dall'IPI, in qualità di organismo di assistenza tecnica.
Il gruppo di lavoro ha definito l'impostazione della graduatoria ambientale, che non si discosta dall'impianto generale della legge 488/92, ma vi apporta alcune modifiche al fine di renderlo adeguato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
La normativa e le modalità di accesso sono regolate con Circolare n. 946323 del 5 agosto 2003. La dotazione finanziaria prevista è pari a 309.874.139,45 Euro.
Le agevolazioni sono destinate alle imprese localizzate nelle 6 regioni dell’Obiettivo 1 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), che svolgono attività estrattive, manifatturiere, di costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore, acqua calda e servizi.
Legge n.488/92 - Turismo
Le agevolazioni previste dalla legge 488/92 "turismo" consistono in contributi in conto impianti per le imprese turistiche, agenzie di viaggi e imprese che gestiscono le ulteriori attività ammissibili indicate dalle singole Regioni, per programmi di investimento relativi ad unità locali ubicate nelle aree depresse e finalizzati alla realizzazione di una nuova unità o all'ampliamento, ammodernamento, riconversione, riattivazione, trasferimento di una unità locale esistente.
Legge n.488/92 - Industria
La legge 488/92 "industria" prevede contributi in conto impianti per le imprese operanti nei settori estrattivo, manifatturiero, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia, per le imprese fornitrici di servizi reali, nonché per le industrie alimentare, delle bevande e del tabacco, erogabili in presenza di programmi di investimento relativi ad unità produttive localizzate nelle aree depresse e finalizzati alla realizzazione di una nuova unità produttiva o all'ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione di un'unità produttiva già esistente.
La legge 488 rappresenta l'intervento principale della Misura 1 del PON Sviluppo Imprenditoriale Locale
Legge 266/97 - Incentivi automatici per l'intero territorio nazionale
La legge prevede agevolazioni in forma automatica a favore delle piccole e medie imprese industriali e di servizi, ubicate su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di favorire il miglioramento tecnologico dell’apparato produttivo tramite il rinnovo dei macchinari e degli impianti.
Le competenze sull'intervento sono state trasferite alle Regioni, che possono predisporre modulistica e regolamenti propri.
Il presente intervento, in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, è stato trasferito alle Regioni. Queste potrebbero aver deciso da un lato di non attivare l’intervento e dall’altro di apportare alcune modifiche e/o integrazioni agli aspetti applicativi dell’intervento stesso. Pertanto, è opportuno verificare presso gli uffici della Regione di competenza se quest’ultima ha attivato l’intervento e se vi ha apportato modifiche e/o integrazioni. I contenuti della scheda informativa sono riferiti alla disciplina fissata dal Ministero delle Attività Produttive. Tali contenuti sono validi per le Regioni che non hanno apportato modifiche e per la Sicilia, il Friuli Venezia Giulia, la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige. Per queste ultime quattro Regioni, il Ministero delle Attività Produttive rimane l’amministrazione che apre i bandi, fissando i termini di presentazione delle domande.
Legge 449/97
Art.11 - Incentivi fiscali a favore delle PMI operanti nel commercio e nel turismo
Il presente intervento, in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, è stato trasferito alle Regioni. Queste potrebbero aver deciso da un lato di non attivare l’intervento e dall’altro di apportare alcune modifiche e/o integrazioni agli aspetti applicativi dell’intervento stesso. Pertanto, è opportuno verificare presso gli uffici della Regione di competenza se quest’ultima ha attivato l’intervento e se vi ha apportato modifiche e/o integrazioni.
I contenuti della scheda informativa sono riferiti alla disciplina fissata dal Ministero delle Attività Produttive. Tali contenuti sono validi per le Regioni che non hanno apportato modifiche e per la Sicilia, il Friuli Venezia Giulia, la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige. Per queste ultime quattro Regioni, il Ministero delle Attività Produttive rimane l’amministrazione che apre i bandi, fissando i termini di presentazione delle domande.
Patti territoriali (Legge n.662/96 art.2, comma 203, lett. d)
Strumento della contrattazione programmata ed espressione del partenariato sociale, il patto territoriale è basato sull'accordo tra più soggetti pubblici e privati (enti locali, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, banche, camere di commercio, soggetti privati) per l'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale, compatibile con uno sviluppo ecosostenibile,
I settori interessati sono: industria, agroindustria, agricoltura, pesca e acquacoltura, servizi, turismo e l'apparato infrastrutturale, tra loro integrati.
I patti territoriali possono essere attivati su tutto il territorio nazionale, fermo restando che le specifiche risorse destinate dal CIPE sono riservate esclusivamente ai patti attivabili nelle aree depresse.
Contratti d'Area (Legge n.662/96 art.2, comma 203, lett. f)
Il contratto d'area è l'accordo tra più soggetti pubblici (anche locali), rappresentanze di lavoratori e datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati. Tale accordo ha per scopo la realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei settori dell'industria, agroindustria, servizi e turismo, attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito favorevoli.
Il contratto d'area si applica a territori circoscritti interessati da gravi crisi occupazionali: le aree industriali di cui all'obiettivo 1 dei Fondi strutturali comunitari; le aree industriali di cui all'art. 32 della legge 219/81; le aree di crisi situate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2, 5b (vd. D.P.C.M. del 15 aprile 1998), nelle zone del Centro Nord che presentano squilibri tra domanda e offerta di lavoro (vd. Decreto del Ministero del lavoro del 14 marzo 1995 e succ. modifiche
Contratti di programma - (Legge 488/92 art.1, comma 3)
E' il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente e grandi imprese, consorzi di PMI, rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di piani progettuali (caratterizzati da un elevato grado di innovatività) volti a promuovere il rapido avvio di nuove iniziative e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori dell'industria, turismo, agricoltura, pesca ed acquacoltura.
L'ambito di applicazione è esteso a tutto il territorio nazionale, fermo restando che le specifiche risorse destinate dal CIPE ai contratti di programma sono riservate esclusivamente ai contratti attivabili nelle aree depresse.
Credito agevolato (Legge 949/52)
E’ gestita dall'Artigiancassa Spa e prevede agevolazioni alle imprese artigiane per gli investimenti destinati ad acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di laboratori; acquisto di macchinari, attrezzature e autoveicoli industriali; formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.
Finalità - I finanziamenti agevolati sono destinati:
- all'acquisto/costruzione/ampliamento/ammodernamento di laboratori artigiani
- all'acquisto di macchinari, attrezzature e autoveicoli industriali
- alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti
Importo massimo - E' fissato in L. 500 milioni per le imprese singole.
Importo agevolabile - L'importo del finanziamento può essere agevolato fino a 240 milioni (80 milioni per le scorte), con esclusione degli importi inferiori a 20 milioni.
Costo del finanziamento - Dopo la presentazione della domanda a uno dei Confidi convenzionati, l'Artigiancassa stipula il contratto con l'impresa e finanzia l’operazione al tasso di riferimento vigente, con rata di rimborso costante semestrale posticipata.
Fatte le opportune verifiche di legge, Artigiancassa riconosce un contributo agli interessi che riduce il costo del finanziamento a livelli agevolati (tabella dei tassi).
In mancanza di fondi di agevolazione, l'operazione viene ammessa al contributo con riserva. Ciò vuol dire che l’artigiano continua a corrispondere la rata semestrale al tasso di stipula senza ricevere il contributo che sarà riconosciuto, con tutti gli arretrati, al momento della disponibilità di fondi di agevolazione.
Condizioni di maggiore favore - Particolari condizioni, in termini di tasso e d'importo agevolabile, sono previste nelle Regioni che hanno stipulato apposite convenzioni con l'Artigiancassa.
A chi rivolgersi - La richiesta di finanziamento deve essere presentata a un Confidi convenzionato con Artigiancassa.
Legge Sabatini (Legge n.1329/65)
Prevede incentivi in conto interessi per l’acquisizione di macchinari e impianti (Sabatini “classica”).
La normativa vigente prevede che le Regioni ne disciplinino le caratteristiche con propri Regolamenti, e attribuisce ad esse la facoltà di stabilire un contributo in conto capitale in aggiunta a quello in conto interessi.
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